STATUTO

Statuto Padova Europea

COSTITUZIONE E SCOPI


Articolo 1 - E’ costituita l’Associazione culturale denominata “Padova Europea” con sede in Galleria delle Porte Contarine, 4, 35137, Padova; essa è retta dal presente Statuto e dalle vigenti norme di legge in materia.


Articolo 2 – L’Associazione svolge la propria attività senza finalità di lucro (i proventi delle attività non possono, in nessun caso, essere divisi fra gli associati, neanche in forma indiretta), con modalità organizzative rispettose del principio di democrazia e uguaglianza dei diritti di tutti gli associati.

L’Associazione si prefigge lo scopo di:

> promuovere, in una prospettiva riformista, attività culturale, ricreativa, sociale tendente alla partecipazione dei cittadini alla vita politica locale, nazionale e internazionale;

> promuovere l'innovazione dell'offerta politica a Padova e in Veneto, in una prospettiva europea;

> cooperare con le associazioni, le organizzazioni e le istituzioni del territorio;

> organizzare incontri, convegni, dibattiti, favorendo al massimo il protagonismo dei partecipanti e il pluralismo delle voci che saranno messe a confronto;

> realizzare, distribuire e diffondere pubblicazioni inerenti al nostro territorio, presentare e vendere libri, realizzare dibattiti e cineforum;

> promuovere attività di ricerca e formazione politica, sociale, culturale ed economica, con particolare focus sul nostro territorio, considerato in una prospettiva europea;

> implementare in generale ogni attività che possa contribuire al perseguimento degli scopi che si prefigge, mettendo in atto tutte le iniziative idonee ai fini enunciati.

La durata dell’Associazione è illimitata.


Articolo 3 - Sono compiti dell’Associazione:

- contribuire allo sviluppo culturale e civile dei cittadini di Padova e del Veneto, nonché alla parità di genere e alla difesa delle libertà civili, individuali e collettive, in una prospettiva riformista ed europea;

- promuovere le attività con serate informative, corsi didattici e di formazione, riunioni, stage, seminari, tavole rotonde, conferenze, e momenti di verifica sulle attività svolte;

- collaborare con sodalizi di vario genere al fine di creare dei momenti di scambio di esperienze;

- avanzare proposte agli enti territoriali partecipando attivamente alle forme decentrate di gestione democratica del potere locale;

- organizzare iniziative, servizi, attività culturali atte a soddisfare le esigenze di conoscenza ed aggiornamento dei soci;

- porre in essere operazioni di natura commerciale in conformità alla normativa in vigore in materia di enti non commerciali.


Articolo 4 - Il numero dei soci è illimitato. All’Associazione possono aderire tutti i cittadini di ambo i sessi; tutti i soci maggiorenni godono, al momento dell’ammissione, del diritto di partecipazione alle assemblee sociali, del diritto di voto per l'approvazione e per le modificazioni dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'Associazione, in virtù dell'uniformità del rapporto associativo. La qualifica di socio dà diritto a frequentare la sede sociale ed eventuali sedi secondarie, secondo le modalità stabilite nell’apposito regolamento. Non sono previste partecipazioni con carattere di temporaneità alla vita associativa. Per essere ammessi a socio è necessario presentare domanda al Consiglio Direttivo con l’osservanza delle seguenti modalità e indicazioni: nome e cognome, luogo e data di nascita; dichiarare di attenersi al presente Statuto – e particolarmente ai valori indicati agli art. 2 e 3 dello stesso - e alle deliberazioni degli organi sociali.

Nel caso la domanda venga respinta l’interessato potrà presentare ricorso sul quale si pronuncia in via definitiva l’Assemblea ordinaria. Le dimissioni da socio vanno presentate per iscritto al Consiglio Direttivo dell’Associazione. Sono soci tutti coloro che partecipano alle attività sociali dell’Associazione, previa iscrizione alla stessa. Possono far parte dell’Associazione, in qualità di soci, sia persone fisiche sia Enti e/o Associazioni.

La validità della qualità di socio, temporaneamente conseguita all’atto di presentazione della domanda di ammissione, è subordinata all’accoglimento della domanda stessa da parte del Consiglio Direttivo, il cui giudizio deve essere sempre motivato e contro la cui decisione è ammesso appello all’assemblea generale. Nel caso di domande di ammissione a socio presentate da minorenni, le stesse dovranno essere controfirmate dall’esercente la potestà parentale. I soci hanno diritto di partecipare a tutti gli eventi indetti dall’Associazione stessa con le modalità stabilite di volta in volta dal Consiglio Direttivo. I soci sono tenuti: al pagamento della quota sociale; al pagamento di eventuali ulteriori quote sociali necessarie per l’organizzazione di specifici eventi, potendo così contribuire al finanziamento per la realizzazione delle attività stesse; all’osservanza dello Statuto, degli eventuali regolamenti interni e delle deliberazioni prese dagli organi sociali, comprese eventuali integrazioni della cassa sociale attraverso versamenti di quote e contributi associativi straordinari. Le quote sociali e i contributi associativi non sono rivalutabili e non sono trasmissibili a terzi ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte (art. 148 Tuir, n. 8, lett. f).


Articolo 5 - I soci cessano di appartenere all’Associazione, sono espulsi o radiati nei seguenti casi: dimissioni volontarie; quando non ottemperino alle disposizioni del presente Statuto, ai regolamenti interni o alle deliberazioni prese dagli organi sociali; quando si rendono morosi nel pagamento della quota sociale senza giustificato motivo; radiazione deliberata dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio Direttivo, pronunciata contro il socio che commette azioni ritenute disonorevoli entro e fuori dell’Associazione o che, con la sua condotta, costituisce ostacolo al buon andamento dell’attività associativa; quando, in qualunque modo arrechino danni morali o materiali all’Associazione. Il provvedimento del Consiglio Direttivo deve essere ratificato dall’Assemblea ordinaria.

Nel corso di tale assemblea, alla quale deve essere convocato il socio interessato, si procederà in contraddittorio con l’interessato ad una disamina degli addebiti. L’associato radiato non può essere più ammesso ad eccezione dei soci radiati per morosità i quali potranno, dietro domanda, essere riammessi pagando una nuova quota di iscrizione. Tale riammissione in ogni caso sarà deliberata dalla prima assemblea dei soci.


PATRIMONIO SOCIALE


Articolo 6 - Il patrimonio sociale è indivisibile ed è costituito: dal patrimonio mobiliare ed immobiliare di proprietà dell’Associazione; dai contributi di enti ed associazioni, erogazioni, donazioni, lasciti diversi, quote e contributi associativi; dai proventi derivanti dalle attività organizzate dall’Associazione; da eventuali fondi di riserva. All’Associazione è vietato distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’Associazione stessa, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

Il patrimonio sociale è utilizzato esclusivamente per lo svolgimento dell'attività statutaria.

Le somme versate per le quote sociali non sono rimborsabili in nessun caso.


RENDICONTO ECONOMICO


Articolo 7 - Il rendiconto economico, comprende l’esercizio sociale dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno e deve essere presentato dal Consiglio Direttivo all’assemblea entro il 30 aprile dell’anno successivo per l'approvazione. Lo stesso deve essere redatto obbligatoriamente – anche sotto forma di rendiconto per cassa - con chiarezza e deve rappresentare, in modo corretto e veritiero, la situazione economico-finanziaria dell’Associazione.


Articolo 8 - Il residuo attivo del rendiconto dovrà essere reinvestito nell’Associazione per gli scopi istituzionali o messo a disposizione per iniziative di carattere culturale e/o per l’acquisto/rinnovo degli impianti, attrezzature, beni mobili ed immobili necessari all’Associazione stessa. I proventi delle attività non possono, in nessun caso, essere divisi fra gli associati, anche in forme indirette.

E' fatto inoltre divieto di distribuire anche in modo indiretto, fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.


ASSEMBLEA


Articolo 9 - L’Assemblea è organo sovrano ed è composta dalla totalità dei soci, ognuno dei quali ha diritto a un voto se iscritto nel libro degli associati da almeno un mese.

All’Assemblea spettano i seguenti compiti:

IN SEDE ORDINARIA:

· Approvare il rendiconto economico-finanziario dell’anno trascorso;

· Nominare e revocare i membri del Consiglio Direttivo secondo i criteri di libera eleggibilità e del principio del voto singolo di cui all'art. 2538 comma 2 del C.C, stabilendone il numero dei componenti;

· Eleggere i sostituti dei membri del Consiglio Direttivo eventualmente dimissionari;

· Deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuovere azione di responsabilità nei loro confronti;

· Deliberare su ogni altro argomento di carattere ordinario e di interesse generale posto all’ordine del giorno;

IN SEDE STRAORDINARIA:

· Deliberare in merito alle proposte di modifica dello Statuto;

· Deliberare in merito alla trasformazione, fusione, scioglimento dell’Associazione;

L’Assemblea ordinaria è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o da un suo delegato.

L’Assemblea straordinaria è presieduta da un Presidente nominato dall’Assemblea stessa a maggioranza semplice.

Il Presidente provvede a nominare il Segretario, il quale redige apposito verbale dell’assemblea, che sarà sottoscritto dal Presidente e dal Segretario nonché, qualora il Presidente ne ravvisasse l’opportunità, da tutti i presenti.

Tutte le delibere assembleari ed i rendiconti sono debitamente trascritti nel libro dei verbali delle Assemblee dei soci.


Articolo 10 - L’Assemblea è convocata dal Presidente:

a) In sede ordinaria, ogni qualvolta se ne reputi la necessità e comunque almeno una volta l’anno, entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio sociale per l’approvazione del rendiconto economico-finanziario;

b) In sede straordinaria ogni volta che il Presidente lo ritenga opportuno, oppure quando ne venga fatta richiesta motivata da almeno 1/10 dei soci, purché in regola con i versamenti delle quote associative.

Tale adempimento deve essere formalizzato dal Presidente che si occupa della contestuale comunicazione ai soci almeno 7 giorni prima della data stabilita per l’assemblea. La sua comunicazione può avvenire a mezzo raccomandata, pec, fax ed e-mail.

L’avviso di convocazione deve contenere giorno, ora e sede della prima e della seconda convocazione, nonché l’ordine del giorno con i punti oggetto del dibattimento.

È ammesso l’intervento per delega da conferirsi per iscritto esclusivamente ad altro socio. Ciascun associato può rappresentare un massimo di tre associati.


Articolo 11 - In prima convocazione, sia l’Assemblea ordinaria che l’Assemblea straordinaria sono validamente costituite con la presenza di almeno la maggioranza (metà più uno) degli associati, presenti in proprio o per delega scritta e deliberano a maggioranza dei presenti.

In seconda convocazione, sia l’Assemblea ordinaria che l’Assemblea straordinaria sono validamente costituite qualunque sia il numero dei presenti e deliberano a maggioranza dei presenti.

La seconda convocazione deve aver luogo almeno 24 ore dopo la prima.

È compito del Presidente verificare la regolare costituzione dell’assemblea.

È possibile l’intervento all’Assemblea mediante mezzi di telecomunicazione ovvero l’espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l’identità dell’associato che partecipa e vota.

Nelle delibere che riguardano la loro responsabilità, i componenti del Consiglio direttivo non partecipano alla votazione. Per le votazioni si procede normalmente per alzata di mano.

Le deliberazioni sono immediatamente esecutive e devono risultare insieme alla sintesi del dibattito da apposito verbale redatto dal Segretario dell’Assemblea e sottoscritto dal Presidente e dal Segretario stesso.


CONSIGLIO DIRETTIVO


Articolo 12 - Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di tre membri fino ad un massimo di undici, eletti tra i Soci dall’Assemblea che, nel proprio ambito, nomina il Presidente, il Vice Presidente ed il Segretario e fissa le responsabilità degli altri consiglieri in ordine all’attività svolta dall’Associazione per il conseguimento dei propri fini sociali. Il Presidente, il Vice Presidente ed il Segretario compongono la Presidenza.

In ogni caso i membri di uno stesso genere non possono essere superiori al 60% dell’intero Direttivo.

E’ riconosciuto al Consiglio di cooptare altri membri fino ad un massimo di un terzo dei suoi componenti. Le funzioni dei membri del Consiglio Direttivo sono completamente gratuite e potranno essere rimborsate solo le spese documentate inerenti l’espletamento dell’incarico. Le deliberazioni verranno adottate a maggioranza. In caso di parità prevarrà il voto del Presidente. Nel caso in cui un Socio sia incaricato per iscritto dal Presidente, in virtù di proprie competenze specifiche, a svolgere attività professionale a favore dell’Associazione, dovrà essere retribuito per queste specifiche funzioni, fermo restando che nulla potrà essere riconosciuto a fronte dell’attività relativa all’esercizio delle cariche sociali.

Il Consiglio Direttivo si riunisce ordinariamente ogni sei mesi e straordinariamente ogni qualvolta lo ritenga necessario il Presidente o ne facciano richiesta la maggioranza dei consiglieri; in assenza del Presidente la riunione sarà presieduta dal Vice Presidente.

Sono compiti del Consiglio Direttivo: redigere i programmi di attività sociale previsti dallo Statuto sulla base delle linee approvate dall’assemblea dei soci; redigere il rendiconto economico/finanziario da sottoporre all’Assemblea dei Soci; fissare le date delle Assemblee ordinarie dei soci da indire almeno una volta all’anno; decidere sull’impiego del residuo del bilancio da sottoporre all’Assemblea; redigere gli eventuali regolamenti interni, relativi all’attività associativa; adottare, qualora si dovessero rendere necessari, i provvedimenti di radiazione verso i soci; deliberare sulle domande di ammissione dei soci; favorire la partecipazione dei soci all’attività dell’Associazione. Nell’esercizio delle sue funzioni il Consiglio Direttivo può avvalersi di responsabili di commissioni di lavoro da esso nominati. Detti responsabili possono, se invitati, partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo con voto consultivo. Il Consiglio Direttivo rimane in carica quattro anni e i suoi componenti sono rieleggibili.


Articolo 13 - Il Presidente dirige l’Associazione e la rappresenta legalmente a tutti gli effetti di fronte a terzi e in giudizio. Il Presidente ha la responsabilità generale della conduzione e del buon andamento degli affari sociali. Al Presidente spetta la firma degli atti sociali che impegnano l’Associazione sia nei riguardi dei soci che dei terzi. Il Presidente sovrintende in particolare all’attuazione delle deliberazioni dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo.

Il Presidente può delegare ad uno o più consiglieri parte dei suoi compiti, in via transitoria o permanente. In caso il Presidente sia impedito per qualsiasi causa all’esercizio delle proprie funzioni, lo stesso viene sostituito dal Vice Presidente in ogni sua attribuzione.


SCIOGLIMENTO DELL’ASSOCIAZIONE


Articolo 14 - Lo scioglimento dell’Associazione è deliberato dall’Assemblea generale dei soci, convocata in seduta straordinaria.

L’Assemblea, all’atto dello scioglimento dell’Associazione, delibererà in merito alla destinazione dell’eventuale residuo attivo del patrimonio dell’Associazione. La destinazione del patrimonio residuo avverrà a favore di altra Associazione che persegua finalità analoghe ovvero a fini di pubblica utilità, fatta salva diversa destinazione imposta dalla legge.

Lo scioglimento dell’Associazione si verificherà anche quando dovesse venire meno il numero minimo dei componenti del Consiglio Direttivo previsto dalla legge, a meno che i soci ordinari o i restanti membri del Consiglio Direttivo non eleggano nuovi membri entro 90 giorni dal verificarsi di tale situazione.

DISPOSIZIONI FINALI


Articolo 15 - Per qualunque controversia sorgesse in dipendenza dalla esecuzione o interpretazione del presente Statuto e che possa formare oggetto di compromesso, i soci si impegnano a non adire ad altra autorità, compresa quella giudiziaria; per le questioni non risolvibili dagli organi sociali si rimettono al giudizio inappellabile di un eventuale collegio arbitrale composto dal Presidente dell’Associazione e da due membri nominati uno da ciascuna delle parti.


Articolo 16 - Per tutto quanto non è previsto dal presente Statuto si fa rinvio alle norme di legge, ai principi generali dell’ordinamento giuridico italiano e alle leggi speciali sulle associazioni.